Contributo di Costruzione. Obbligo di versamento, esenzioni, rimborso

Contributo di Costruzione. Obbligo di versamento, esenzioni, rimborso

Il contributo di costruzione è il corrispettivo da pagare al Comune in cui si chiede il rilascio della concessione edilizia, o del permesso di costruire/ristrutturare un edificio.

Il versamento del contributo di costruzione serve a finanziare in parte le opere pubbliche necessarie che dovranno essere realizzate dal Comune durante e/o in seguito alla costruzione di un nuovo edificio nel proprio territorio.

La quota di contributo di costruzione relativa ad una nuova costruzione o ristrutturazione viene determinata dalle singole Regioni in base ai costi di costruzione (costo di progettazione, di manodopera, acquisto materiali e gestione del cantiere) e agli oneri di urbanizzazione, dovuti per la conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Questi ultimi vengono suddivisi in:

  • oneri di urbanizzazione primaria che contribuiscono alla creazione di infrastrutture necessarie come: la creazione o modifica di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica ed elettronica, del gas, pubblica illuminazione, ecc.
  • oneri di urbanizzazione secondaria che finanziano in parte le infrastrutture complementari: asili nido e scuole, strutture e impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; ecc.

Il versamento del contributo di costruzione è obbligatorio e può essere corrisposto al rilascio del permesso di costruzione, in corso d’opera, oppure entro sessanta giorni dalla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

Ciononostante, il contributo di costruzione non va versato:

  • se si intende edificare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo;
  • per ristrutturazioni, o ampliamenti di immobili unifamiliare in misura inferiore al 20% del loro volume;
  • per la creazione di nuovi impianti relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • per la realizzazione di impianti, opere pubbliche e di urbanizzazione e relativi a immobili di proprietà dello Stato;
  • per interventi in seguito a calamità.

Inoltre, siccome il contribuito di costruzione  è collegato al permesso di costruire, in caso di mancata realizzazione dell’opera edile, il Comune ha il dovere di restituire le somme già versate relative agli oneri di urbanizzazione e di costi di costruzione.

Il termine entro il quale si può richiedere la restituzione dell’importo del contributo di costruzione già versato (maggiorato degli interessi nel frattempo maturati) è di dieci anni, che vanno calcolati, non dalla richiesta del permesso di costruire, ma dalla data in cui il titolare dell’opera o l’impresa edile comunica all’amministrazione locale di rinunciare al permesso di edificare.

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *