Prima casa senza imposte: agevolazioni e sgravi fiscali per gli Under 36

Prima casa senza imposte: agevolazioni e sgravi fiscali per gli Under 36

Aiuti e sostegni ai giovani under 36 per l’acquisto della prima casa così come stabilito dal Decreto Sostegni Bis, approvato il 20 Maggio 2021.

 

Cosa prevede il Decreto

In buona sostanza il Decreto Sostegni Bis prevede agevolazioni per l’acquisto della prima abitazione da parte di giovani, che non hanno compiuto trentasei anni di età, non più fino al 31 dicembre 2022 ma fino al 30 giugno 2022.

 

Quali sono le agevolazioni previste

Per i giovani compresi nell’età indicata le novità sono:

  • Esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • Credito d’imposta pari all’imposta IVA per tutte le vendite soggette all’imposta sul valore aggiunto
  • Eliminazione dell’imposta sostitutiva per l’acquisto dell’abitazione principale

 

Requisiti

Come per tutti gli altri provvedimenti per accedere alle agevolazioni è necessario possedere dei requisiti:

  • Età inferiore ai 36 anni
  • Ultima dichiarazione ISEE non superiore a 40mila euro

Per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.

Esenzioni

L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in relazione ai requisiti di cui sopra.

Sono escluse da tali esenzioni le seguenti tipologie di abitazioni:

  • categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
  • categoria catastale A8, abitazioni in ville;
  • categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

In merito al credito d’imposta è bene sottolineare che in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza di quest’ultime, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

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